1993 / 17 - 108

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de persécution au sens de l'article 16, 2e alinéa LA, ne peut ainsi être fondée sur la seule allusion à l'alternative de fuite dans le pays d'origine (consid. 3).



Decisione di principio: [3]

1. Art. 48 PA: Interesse degno di protezione alla continuazione della procedura dall'estero.

L'interesse alla continuazione della procedura non viene meno per il solo fatto che il ricorrente si trova all'estero o che il suo luogo di residenza è ignoto. Occorre tuttavia, come condizione preliminare, che questo interesse sia esplicitamente manifestato o, perlomeno, che le circostanze del caso di specie permettano di ritenere che il richiedente abbia un domicilio legale valido dove possa essere raggiunto. La questione dell'interesse degno di protezione deve essere distinta da quella della violazione dell'obbligo di collaborare per mancata comunicazione dell'indirizzo (consid. 1).

2. Art. 13 e 16 cpv. 2 LA: Nozione di persecuzione. 

La nozione di persecuzione giusta l'art. 13 LA comprende pure i motivi ostativi all'allontanamento di cui agli art. 3 CEDU e 14a LDDS ed è identica a quella dell'art. 16 cpv. 2 LA (consid. 3b).

3. Art. 16 cpv. 2 seconda frase: indizi di persecuzione e alternativa di fuga interna.

Il quesito della possibilità di un'alternativa di fuga interna non è da riassumere con quella di sapere se, di primo acchito, qualsivoglia persecuzione possa essere esclusa, ma piuttosto con quella di sapere se, secondo le circostanze, la protezione contro queste persecuzioni esista in certe parti del paese. In simile evenienza, l'esame materiale della domanda d'asilo s'impone, ciò che implica necessariamente un'entrata 


[3]  Decisione della Conferenza dei presidenti su questione giuridica di principio, conformemente all'art. 12 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (OCRA; RS 142.317).